Che mangino brioche! / n°289
Casa mia fatti capanna
Casa mia fatti capanna
  "La Cassazione...ha sostenuto che non incorre in alcun reato chi, in situazione di reale indigenza, occupi abusivamente una casa popolare, “rientrando l’esigenza di un alloggio tra i bisogni primari della persona” alla stessa stregua della salvaguardia della salute, e quindi configurando uno dei diritti fondamentali della persona umana, garantiti dall’ art. 2 della Costituzione italiana".
di Mariaelena Prinzi / foto di Pino Ramos
 

Eravamo rimasti agli anni settanta e al crescente malessere con il quale i cittadini vivevano gli “ abusi edilizi” che davano vita a veri e propri “ecomostri”.

Sull’onda dell’indignazione polare e dell’urgenza che simili violazioni edilizie destavano, furono poste sul campo, discusse ed approfondite le tematiche ambientali, come forse mai era stato fatto in passato, e poste le basi normative e regolamentari per forme, peraltro largamente insoddisfacenti od inefficaci, di tutela preventiva dell’ambiente, attraverso l’imposizione di vincoli e limiti naturali all’edificabilità. Sul fronte della repressione, tenuto conto che le dimensioni dell’irregolarità edilizia erano divenute tali da sfuggire ad ogni forma di controllo, si incominciò a ricorre a forme di legalizzazione dell’abusivismo edilizio.

Nasceva così il primo “condono edilizio” italiano con la legge n. 47 del 1985, che aveva anche la finalità di risanare il pubblico erario. La legge prevedeva la possibilità della regolarizzazione amministrativa e penale del fabbricato, nel caso in cui l’interessato avesse prodotta istanza di autodenuncia dell’abuso, accompagnata da una relazione tecnica che attestasse la bontà realizzativa della costruzione, e versato un’oblazione. Inoltre fissava una serie di norme dettagliate che, nelle intenzioni del legislatore, avrebbe dovuto scoraggiare i comportamenti irregolari abituali dell’abusivista.

Il provvedimento, che stabiliva il condono per tutti gli abusi realizzati fino al 31 ottobre del 1983, fu il primo di una serie di "condoni", che portarono allo Stato entrate superiori alle aspettative. Ad esso seguirono sia il “condono Radice” introdotto col decreto-legge n. 468 del 1994, contenente analoghe disposizioni che davano la possibilità di sanare gli abusi commessi fino al 31 dicembre 1993, che l’ultimo condono (decreto legge n. 269 del 2003), che consente di sanare le opere ultimate entro il 31 marzo 2003.

Non sono mancate critiche aspre alla ripetuta adozione dell’istituto del condono, ritenuto da alcuni una forma di "mercimonio" dell’assolvimento statale, una “simonia” secondo altri, che avrebbe anche il grave difetto morale di disincentivare i costruttori onesti rispettosi del territorio e delle sue prerogative paesistiche ed ambientali, e di premiare, invece, quelli che costruiscono infischiandosene, per i quali non attuerebbe nessuna forma di deterrenza, dal momento che anche la più grave infrazione potrà essere sanata col versamento di una somma di denaro blandamente commisurata al danno arrecato all’ambiente. C’è pure chi, invece, è del parere che i provvedimenti di condono contribuiscono a riordinare il settore edilizio eliminando automaticamente la piaga dell’abusivismo.

L’Eurispes nel suo documento “19° Rapporto Italia 2007”, elaborando i dati forniti dal Cresme, relativi al mercato immobiliare italiano, rileva che la produzione delle abitazioni residenziali presenta picchi coincidenti cronologicamente con i tre diversi condoni edilizi e che anche le percentuali di abusivismo sul totale delle case costruite nell’anno presentano valori massimi in corrispondenza degli anni di emanazione dei tre provvedimenti di condono (1985, 1995 e 2003).
Si nota che la percentuale di edilizia abusiva sul totale passa dal 15,8% nel 1982, al 25,3% nel 1983, per arrivare al 28,7% nel 1984. Può essere quasi confortante rilevare che a partire dal 2001 fino a tutto il 2005, i dati disponibili dimostrano che la percentuale di abusivismo annuo è scesa sotto il 10%. Volendo condensare con un solo dato l’effetto dei condoni sul fenomeno dell’abusivismo, possiamo tener conto del seguente dato: dopo il condono dell'85 sono state costruite in Italia circa 570.000 nuove abitazioni abusive. Non ci vuole quindi molto a capire che il problema dell’abusivismo rimane tuttora irrisolto e che i condoni non sono altro che un palliativo.

Morale della favola: ci sono tante case, magari anche abusive, altre forse legali, allora perché come ha detto il 5 ottobre scorso il Ministro dell’Econimia Tommaso Padoa Schioppa, i giovani “bamboccioni”, in virtù dell’aiutino previsto per loro nella prossima finanziaria non si “affrancano” definitivamente da casa di mamma e papà? Forse tra gli under 40 italiani qualcuno che proprio non ce la fa proprio a lasciare il tetto familiare c’è, ma forse bisognerebbe focalizzare il problema sull’accessibilità, in termini di sostenibilità economica, dell’affitto di una casa da parte di una categoria di persone che è “a progetto”. Forse è bene precisare che con i canoni attuali di locazione, le misure adottate dalla nuova finanziaria, applicabili ai giovani nella fascia d’età tra 20 e 30 anni, si traducono in detrazioni fiscali (annue) spettanti per tre anni sul canone d’affitto di un’abitazione principale, che non sia quella dei genitori, variabili dai 495,8 € se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,71 € e 30.987,41 €, ai 991,6 €, se il reddito non supera i 15.493,71 € .

A colpo d’occhio gli importi degli sgravi indicati sopra, che sono di ammontare confrontabile con i canoni d’affitto, a loro volta pari in media ad oltre il 70% del reddito mensile netto di un giovane che ha trovato lavoro ed una casa dove stare, gli risolvono il problema dell’alloggio, limitatamente al triennio, soltanto per un mese all’anno. Tralasciamo poi il fatto che oltre a pagare l’affitto si dovrebbe anche mangiare e pagare le bollette, ma questo in fondo è un altro problema.
Più interessante delle agevolazioni fiscali, sembra, invece, il programma avviato nella Finanziaria 2008 per l’edilizia residenziale pubblica, che fa quasi sperare ai meno abbienti di poter un giorno, forse non troppo lontano, realizzare il sogno della casa di proprietà, che oggi tende ad essere diventata un’utopia.

Il programma si inserisce nel “Piano casa” elaborato dal Ministro delle Infrastrutture Antonio Di Pietro, che prevede lo stanziamento di 550 milioni da destinare all'emergenza abitativa e 1-1,2 miliardi per l'edilizia pubblica. In particolare, grazie anche al conferimento dell’Agenzia del Demanio in società immobiliari miste pubblico-privato di un patrimonio costituito da terreni, fabbricati e immobili (es. alloggi degli ex IACP o dei Comuni) da adattare funzionalmente o ristrutturare, nuove case popolari, in numero pari ad 8.000 all’anno per 10 anni, sarebbero rese disponibili nei prossimi anni a canoni di locazione calmierati, gravanti sul reddito dell’inquilino in misura mediamente pari al 35%.

In tempi come questi, in cui milioni di persone in Italia stanno vivendo al limite della povertà, è certamente positivo il fatto che alcune misure del governo siano in linea con l’attuazione nella prassi del concetto di “canone sociale”, ossia di canone adeguato al reddito percepito dall’affittuario, al quale venga accordato in ragione del suo accertato stato di disagio. In una società giusta la casa deve essere considerato un bene primario e conseguentemente a tutti deve essere garantito l’esercizio del diritto ad avere un’abitazione, anche nei casi in cui per esercitarlo il cittadino non ha altra via che quella di occupare case sfitte.

In un Paese come il nostro, di alta tradizione giuridica e di attenzione all’evoluzione dei costumi e dei fenomeni sociali, può non sorprendere quindi che la Cassazione nella sentenza n. 35580 del 26/9/2007 abbia sostenuto che non incorre in alcun reato chi, in situazione di reale indigenza, occupi abusivamente una casa popolare, “rientrando l’esigenza di un alloggio tra i bisogni primari della persona” alla stessa stregua della salvaguardia della salute, e quindi configurando uno dei diritti fondamentali della persona umana, garantiti dall’ art. 2 della Costituzione italiana.

Non sono mancati pareri contrari a questa sentenza, non solo da parte dell’opposizione, ma anche di alcuni noti giuristi, per i quali evidentemente il diritto alla proprietà non deve cedere nemmeno di fronte a quelle “situazioni che attentando alla sfera dei diritti fondamentali della persona, rientrano nel concetto di “danno grave” alla persona” , come argomenta il giudice di Cassazione nella sentenza prima citata. È chiaro che in una situazione in cui il mancato riconoscimento del diritto alla casa riguarda una parte tutt’altro che esigua della popolazione, che non ha alcun mezzo per accedere al bene casa, il problema di dare una casa a tutti gli italiani, problema che la classe politica non è stata capace di risolvere da quando la Costituzione repubblicana sancì nell’art. 47 che “la Repubblica … favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione”, dovrebbe essere prioritario.

Con il suo intervento la Cassazione ha, pertanto, contestualmente legittimato la requisizione da parte di alcuni municipi di Roma di qualche centinaio di appartamenti per venire incontro ad una pressante emergenza abitativa sofferta dai propri cittadini. A tale riguardo non si può non condividere il punto di vista di Action, un’ Associazione di promozione sociale, un movimento di lotta per la casa, secondo il quale l’intervento dei sindaci, che colpisce gli interessi dei “grandi e piccoli speculatori e costruttori abusivi”, va nella direzione giusta, perché, sottolinea Action, il diritto all'abitare non è un diritto alienabile.
Eppure sembra che abitare tra “quattro mura” più che un diritto sia diventato un lusso, allora forse bisognerebbe fare come gli immigrati italiani del dopoguerra: prendere in mano cazzuola e mattoni e nottetempo tirare su un muro dopo l’altro, si avrebbe così una bella casetta di proprietà fatta secondo i propri gusti, da farsi legalizzare con il primo condono.


 
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