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A 27 anni di distanza dalla morte di 81 vittime,
tra equipaggio e passeggeri, del volo Itavia 870, restano oscure le
eventuali responsabilità e le cause del disastro aereo di Ustica.
Tanti anni di indagini da quel fatidico 27 giugno 1980, quasi trecento
udienze processuali hanno contrassegnato la vicenda giudiziaria, tanto
misteriosa quanto controversa, della fatale “strage senza colpevoli”.
Diverse sono state le ipotesi presentate, nel corso degli anni, come probabili cause della caduta, tra l’isola di Ponza e l’isola di Ustica, del Dc9 I-TIGI Itavia, partito con due ore di ritardo, in volo da Bologna a Palermo.
Tra le tesi sostenute, si ricordano:
a) Cedimento strutturale del Dc9, con esclusione del coinvolgimento di aerei militari. Supposizione avanzata soprattutto dai vertici dell’Aeronautica, i quali comparivano nell’ambito dell’inchiesta come parte civile.
b) Si è ipotizzato che il DC9 Itavia sia stato colpito dall’esplosione di un missile. A sostegno di questa presupposizione si veda la Sentenza-Ordinanza Priore del 1999, la quale precisa che «il Dc9 è stato abbattuto a causa di un’azione di guerra in tempo di pace contro un aereo civile»(1).
Dai tracciati radar risulta che erano sul cielo di Grosseto, contemporaneamente, un altro Dc9 diretto da Bergamo a Ciampino e un aereo militare, forse un MIG libico (precipitato sui monti della Sila la stessa notte della strage di Ustica, ma ritrovato ufficialmente il 18 luglio 1980). Si suppone, anche, che il Dc9 I-TIGI Itavia, quella stessa sera, abbia incontrato in quota due F104 italiani in missione di addestramento e che i caccia italiani abbiano cambiato improvvisamente rotta in vista dell’avvicinano di sei aerei, avvistati alle 20:45: «due potrebbero essere Corsair americani, (così come dimostra il reperto di un serbatoio supplementare rinvenuto sul fondale marino nei pressi del Dc9); due potrebbero essere francesi, alzatisi in volo dalla base di Solenzara in Corsica; altri due potrebbero essersi alzati in volo da una portaerei americana»(2). Alle 20:59 il DC9 Itavia precipitava in mare, forse a seguito di una collisione con uno dei sei aerei NATO.
c) Si è sentenziata l’esplosione interna al velivolo. Lo stesso anno, il 2 agosto 1980, un ordigno esplosivo abbandonato nella sala d’attesa della stazione ferroviaria di Bologna esplodeva cagionando la morte di 85 persone e il ferimento di altre. Il 5 agosto 1980, si riuniva in Roma il Comitato interministeriale per l’informazione e la sicurezza (Ciis) sotto la Presidenza del capo del Governo Francesco Cossiga e dal verbale di tale riunione – trasmesso alla Commissione parlamentare solo il 28 marzo 1995 dal giudice istruttore dottor Priore che, a sua volta, lo aveva acquisito dal segretario generale del Cesis, prefetto Umberto Pierantoni – emergeva l’intervento dell’onorevole Antonio Bisaglia, a quei tempi Ministro dell’industria, che sottolineava la possibilità di un collegamento tra l’attentato di Bologna e il disastro aereo di Ustica. In seguito alla riunione del Ciis, si apprendeva l’ipotesi di un possibile collegamento dell’attentato di Bologna con fatti eversivi di carattere internazionale e lo stesso onorevole Bisaglia, in un suo secondo intervento, sembrava adeguarsi alla tesi prevalente della riferibilità della strage di Bologna alla destra eversiva. L’ipotesi avanzata dall’onorevole Bisaglia si poneva come pista investigativa da percorrere per comprendere se il DC9 fosse caduto per esplosione interna (bomba) o esterna (missile).
Il giorno dopo la strage di Ustica, furono avviate due inchieste ufficiali, sia dell’autorità giudiziaria che del Ministero dei trasporti. Le prime indagini giudiziarie furono affidate alla procura di Palermo, presieduta dal giudice Guarino, che nominava un proprio collegio peritale, sostituita dopo solo due settimane, per motivi di competenza territoriale, dalla procura di Roma. Il procuratore romano Santacroce decideva di ignorare i periti d’ufficio per affidarsi esclusivamente agli esperti della prima commissione d’inchiesta parlamentare, presieduta dal dottor Carlo Luzzatti, membro della direzione generale dell’Aviazione civile.
Per quanto Luzzatti e gli altri componenti della commissione fossero totalmente coinvolti in tutti gli esami tecnici disposti dal magistrato Santacroce, nel 1982 lo stesso giudice si rifiutava di consegnare alla commissione ministeriale i risultati di alcune analisi richieste di comune intesa ai laboratori dell’Aeronautica militare. La mancata cooperazione tra i due membri inquirenti ostacolava il reperimento di elementi utili all’indagine. Nell’effettuare accertamenti, la Magistratura, priva di specifiche normative previste per il caso di disastri aerei, appariva meno competente rispetto all’organo ministeriale tecnicamente preparato, ma privo dei relativi poteri.
La commissione parlamentare Luzzatti, prima di abbandonare l’inchiesta (1982), affermava che senza l’esame del relitto non sarebbe stato possibile chiarire le cause del cedimento.
In seguito alla richiesta, nell’agosto 1986, da parte del Presidente della Repubblica Francesco Cossiga al capo del Governo Bettino Craxi, di recupero del relitto, la ditta francese Ifremer (giugno 1987) cominciava le operazioni di ritrovamento del DC93. Le operazioni di recupero di circa il 96% del relitto si completeranno mediante un secondo intervento nel 1991, mentre la prima fase si concludeva nel 1989, anno in cui il “collegio Blasi”, costituito l’8 novembre 1984 da consulenti tecnici d’ufficio, nominato in seguito all’uscita della commissione Luzzatti, presentava la sua prima relazione, dalla quale risultava come probabile causa della caduta del Dc9 l’esplosione ravvicinata di un missile. Queste conclusioni venivano rimesse in discussione nel supplemento alla relazione depositato il 26 maggio 1990; infatti, due dei cinque esperti (tra cui il presidente Blasi) dichiaravano di essersi ricreduti ed emergeva così la tesi di un’esplosione interna.
Il conflitto tra i periti induceva il giudice ad annullare le risoluzioni peritali per ricominciare un’altra volta con un nuovo collegio. I nuovi consulenti venivano nominati dal giudice Bucarelli il 17 luglio 1990, lo stesso giorno in cui il giudice Priore veniva nominato successore nella prosecuzione delle indagini. Il giudice istruttore Priore ereditava il collegio peritale costituito da Bucarelli e decideva di sostituirne alcuni membri. Il nuovo collegio peritale, costituito da alcuni esperti di nazionalità straniera, proseguiva ad un’ulteriore campagna di recupero dei resti del Dc9, ancora giacenti in fondo al mare.
Dalla relazione tecnica, ultimata e consegnata al giudice il 23 luglio 1994, ancora una volta affiorava l’idea che la causa del disastro fosse da attribuire all’esplosione di un ordigno collocato nel vano toilette dell’aereo, ma «non vi fu accordo tra la relazione conclusiva del collegio peritale e i risultati delle perizie collegate (in particolare quella medico-legale, che rilevava l’assenza di segni di esplosione sul corpo dei passeggeri e quella balistico-esplosivistica, che rilevava l’assenza di segni di esplosione sui frammenti del CD9, toilette inclusa)» (4). Inoltre, i professori Casarosa e Held, membri del collegio peritale, nella nota aggiuntiva alla relazione finale, sostenevano che l’alta probabilità dell’ipotesi di un’esplosione interna non doveva portare ad escludere altre ipotesi la cui coerenza dipendeva dall’eventuale acquisizione di nuovi elementi che potessero invalidare la supposizione prevalente.
Le dimostrazioni a favore dell’esplosione interna erano non accolte dai giudici, i quali affermano che «La parte conclusiva dell’elaborato peritale concernente l’ipotesi di esplosione interna è affetta da tali e tanti vizi di carattere logico, da tante contraddizioni e distorsioni del materiale probatorio raccolto nella fase descrittiva e nelle perizie collegate, da essere inutilizzabile» (5).
Le conclusioni delle attività peritali permanevano ad un punto di stallo. L’inchiesta giudiziaria rimaneva ferma in attesa del recupero del relitto, in quanto possibile fonte di prove non inquinate, e di atti probatori validi, soprattutto in seguito al sequestro della magistratura di documenti in possesso del generale Stelio Nardini, ex capo di stato maggiore dell’Aeronautica. Emergeva, dalla documentazione espropriata, una sorta di complicità tra militari imputati, loro periti, e periti del magistrato, che, nel corso degli anni, ha consentito all’Arma di avere aggiornate informazioni sull’indagine giudiziaria. Si trattava di un vero e proprio depistaggio, operato dalle autorità aeronautiche; pertanto, la Magistratura ipotizzava, a carico dei militari, il reato di consulenza deliberatamente fuorviante e ne assumeva seri provvedimenti.
Indagini o depistaggio? Quale la verità? Tanti sono coloro che avrebbero dovuto mettere a disposizione degli inquirenti ogni informazione utile allo svolgimento dell’indagine, e che invece si sono sottratti a tale compito. Dalla relazione della Commissione parlamentare del 1990 emergeva la mancata collaborazione, nel primissimo periodo delle indagini, con la procura di Palermo. Nessuno informava il pubblico ministero dott. Guarino di quali fossero i centri radar che potevano aver seguito la caduta del Dc9 Itavia. Pertanto, il decreto di sequestro dei dati radar, emesso dalla procura di Palermo, servì a ben poco. Il problema dell’attendibilità delle registrazioni radar per anni è stato al centro dell’indagine giudiziaria e lo dimostra la denuncia, per segretezza e comportamento anomalo di Paesi stranieri, esposta a conclusione delle indagini (1999) dal giudice istruttore Rosario Priore e dai rappresentati della Procura della Repubblica.
Stati Uniti, Libia, Francia, Gran Bretagna, nel fornire risposte incomplete, o burocraticamente prive di contenuti reali, non permettevano di individuare le cause dell’abbattimento del Dc9 Itavia.
La mancata collaborazione di altri organi dello Stato, o di altri Paesi, non hanno consentito alla magistratura italiana di avere accesso a tutte le informazioni ritenute fondamentali per un’adeguata indagine. Dopo quindici anni dall’inizio dell’inchiesta, continuavano ad emergere documenti mai consegnati prima all’Autorità giudiziaria. Un esempio è stato il ritrovamento, presso gli archivi del servizio segreto militare (Sismi), di documenti interni, da cui risultava che la data in cui il Mig 23 libico precipitava sulla Sila non era il 18 luglio 1980, ma, come riportato in due dei promemoria sequestrati, giugno 1980.
Altro evento atipico fu la costituzione, riservata, presso l’ambasciata americana a Roma, di uno speciale gruppo di lavoro (tra gli altri compariva l’addetto aeronautico, il capo stazione Cia e l’ufficiale di collegamento con la VI Flotta) incaricato di indagare sull’accaduto. Nella fase immediatamente successiva alla strage di Ustica, mentre gli esperti dell’arma mettevano a disposizione sia del Sismi che del comitato tecnico degli Stati Uniti d’America i dati raccolti e necessari ad una prima valutazione dei fatti, alla magistratura e alla commissione Luzzatti non veniva riferita né l’entità del comitato, né i risultati degli accertamenti da esso condotti.
Su queste e altre vicende si innestavano una serie di convocazioni, presentate il 5 agosto 1989 a ventitre militari in servizio la sera dell’incidente nei due centri radar di Marsala e Licola, per reati di falsa testimonianza, favoreggiamento personale e occultamento di atti veri (atti illeciti per i quali il 30 aprile 2004 veniva dichiarata la prescrizione). Tra i reati contestati si annoverano quello di falso ideologico, abuso d’ufficio (reato non più esistente per modifiche successive della legge, dunque non perseguibile) e di alto tradimento attribuiti alle autorità dell’Aeronautica.
«Venivano accusati di alto tradimento, per errate informazioni trasmesse che di fatto hanno impedito l’esercizio delle funzioni del governo, l’allora capo di Stato Maggiore, il generale Bartolucci, il sottocapo di Stato Maggiore, il generale Ferri, e i generali Melillo e Tascio (rispettivamente capi del terzo e secondo reparto dello Stato Maggiore)» (6).
Il 28 settembre 2000 inizia, davanti alla terza sezione della Corte di Assise di Roma, il processo sui presunti depistaggi. Dopo quattro anni, il 30 aprile 2004, il reato di alto tradimento veniva riconosciuto dalla Corte nell’accezione meno grave per aver turbato, piuttosto che impedito, le funzioni di governo. Pertanto i generali Melillo e Tascio venivano assolti “per non aver commesso il fatto”, mentre i generali Bartolucci e Ferri venivano ritenuti colpevoli, ma non perseguibili a norma di legge, in quanto ormai, passati 14 anni, il reato risultava caduto in prescrizione. Gli imputati Bartolucci e Ferri, la Procura e le Parti Civili, non soddisfatti della sentenza, presentavano il ricorso in appello.
«Il processo davanti alla Corte di Assise di Appello di Roma inizia il 3/11/2005 e si conclude il 15/12/2005 con l’assoluzione dei generali Bartolucci e Ferri dalla imputazione loro ascritta perché “il fatto non sussiste”» (7). Le Parti Civili reagiscono per l’ingiusta sentenza e la Procura Generale di Roma propone ricorso per Cassazione, chiedendo l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello del 15 dicembre 2005.
Nel ricorso si proponeva di dichiarare che “il fatto contestato non è più previsto dalla legge come reato” anziché “perché il fatto non sussiste”. Infatti, mentre l’affermazione “il fatto non sussiste” indica che non esiste alcuna prova che gli imputati abbiano compiuto azioni tendenti a ostacolare, turbare o impedire le azioni del governo e che quindi non si è verificata la fattispecie di reato per cui hanno dovuto rispondere in giudizio, l’asserzione “il fatto contestato non è più previsto dalla legge come reato” avrebbe significato ammettere i reati attribuiti agli imputati.
«Il 10 gennaio 2007, la prima sezione penale della Cassazione, presieduta da Torquato Gemelli, conferma la sentenza pronunciata nel dicembre del 2005 dalla Corte d’Assise d’Appello di Roma, dichiarando inammissibile il ricorso presentato dalla procura generale di Roma e rigettando quello dell’Avvocatura generale dello Stato, che rappresentava la Presidenza del Consiglio dei ministri e il ministero della Difesa, costituitisi parte civile» (8).
Nonostante, nel corso degli anni, il giudizio non sia stato unanime, oggi il caso Ustica è stato chiuso senza colpevoli e questo provoca l’indignazione della Parte Civile, della senatrice Bonfietti, sorella di una vittima e Presidente della Associazione Parenti delle Vittime, nonché dei familiari delle vittime stesse. Ustica rimane uno dei tanti misteri italiani irrisolti, affiorano sentimenti non più in sintonia con l’ordine vigente e l’immagine dello Stato che ne emerge è di deperimento dello stesso, incapace di dare una risposta alle esigenze dei cittadini e nella fattispecie ai familiari delle vittime di Ustica. Il progressivo deperimento dello Stato da una parte, e la ricerca di giustizia dall’altra, hanno determinato il costituirsi dell’Associazione Parenti delle Vittime, nella quale emarginazione e integrazione, identità difensiva e ricerca di solidarietà si contemplano. Associazioni che non trovano ascolto dinanzi a soggetti politici poco flessibili come i nostri governanti e ad essere compromesso è proprio il nostro senso d’identità, di appartenenza allo Stato italiano.
::. Fonti e link correlati:
1) http://www.comune.bologna.it/iperbole/ustica/documenti/ 060624dicusticaemozione.htm
2) http://www.nove.firenze.it/ustica/us5.htm
3) http://www.mclink.it/personal/MC9494/ustica.htm
4) http://www.geocities.com/CapeCanaveral/7314/ustica/commstra.htm
5) http://www.geocities.com/CapeCanaveral/7314/ustica/commstra.htm
6) http://it.wikipedia.org/wiki/Strage_di_Ustica
7) La legge inerente l'alto tradimento è stata infatti modificata
con decreto riguardante i reati d'opinione: l’articolo 4 della
legge n° 85 del 24 febbraio 2006 ha abolito il punto riguardante
la turbativa e ha dichiarato reato l'impedimento soltanto se violento.
8) http://it.wikipedia.org/wiki/Strage_di_Ustica
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